Scissione e fusione di società



Le ragioni economiche che stanno alla base della volontà di attuare una scissione, pur potendo essere funzionali al raggiungimento di molteplici obiettivi (anche fraudolenti: cfr. Cass. Pen., Sez. III, 232/2018), risultano tuttavia riconducibili ad un unico minimo comune denominatore: la riorganizzazione e razionalizzazione delle strutture societarie, ottenuta attraverso il decentramento delle realtà produttive nota1.

La razionalizzazione della struttura societaria, tuttavia, costituisce anche il preminente obiettivo della fusione. Per tale motivo i due istituti sono da molti ritenuti speculari , tanto che lo stesso legislatore non manca di operare, in tema di scissione, molteplici rinvii alla disciplina della fusione.

A tal proposito è utile premettere che di "specularità" si può parlare solo in ipotesi di scissione propria, con costituzione di nuove società, in rapporto alla fusione propria. Se, in presenza di una fusione propria, si verifica infatti l'ipotesi per cui la società "X", fondendosi con la società "Y", origina la società "Z", così nell'ambito della scissione propria con costituzione di nuove società, la società "Z", (società "scissa"), darà origine alla società "X" ed alla società "Y" (società beneficiaria).

La scissione totale attuata mediante incorporazione della società scissa in due o più società preesistenti, non costituisce peraltro il contrario della fusione, bensì una particolare modalità di concentrazione societaria attuata attraverso l'integrazione dei due meccanismi: scissione e, successivamente, fusione per incorporazione. Sia nella fusione, sia nella scissione, infatti, vi è una società (l'incorporata o la scissa) che si estingue per effetto dell'assorbimento in altri organismi societari preesistenti, con la differenza che, nella prima ipotesi, l'incorporante è unica, mentre nella seconda si avrà una pluralità di "incorporanti".

Un'ulteriore differenza tra disciplina della scissione e della fusione è rappresentata dal fatto che, mentre è possibile parlare di "scissione parziale", altrettanto si può dire per la fusione.

Nel nostro ordinamento, affinché possa realizzarsi un'operazione di fusione, è necessaria la piena e completa compenetrazione delle due o più società partecipanti che, per effetto dell'operazione stessa, cessano di esistere (tutte nella fusione propria, solo le incorporate nella fusione per incorporazione). Un' eventuale "fusione parziale" potrebbe avere giuridica possibilità di applicazione: non è infatti ipotizzabile nè il mantenimento, per le società partecipanti all'operazione, di una parte del loro patrimonio, nè la conseguente permanenza in vita del soggetto partecipante alla fusione.

La realizzabilità della suddetta fattispecie è, di conseguenza, possibile solo attraverso l'istituto della scissione parziale, in cui il soggetto giuridico scinde solo parte della propria attività, mantenendo la propria individualità.

Ciò detto, la scissione mutua gran parte della disciplina dettata in tema di fusione: infatti, ai sensi dell'art. 2506-ter, V comma , alla scissione si applicano gli artt. 2501 septies , 2502 , 2502 bis , 2503 , 2503 bis , 2504 , 2504 ter , 2504 quater , 2505 , 2505 bis , 2505 ter cod. civ., previsti in tema di fusione.

Note

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Cfr. Cusa E. Prime considerazioni in tema di scissione, Milano, 1992. E' da sottolineare come tale istituto abbia spesso rappresentato uno strumento di ridefinizione dell'assetto proprietario della società che si scinde, mediante una ripartizione non proporzionale delle azioni o quote delle società beneficiarie.
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Bibliografia

  • CUSA E., Prime considerazioni in tema di scissione, Milano, 1992

Prassi collegate

  • Quesito n. 27-2008/I, Fusione per incorporazione e contestuale scissione: limiti

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