Factoring: efficacia della cessione



In via generale, affinchè la cessione del credito possa produrre effetto nei confronti del debitore ceduto è necessario che, ai sensi dell'art. 1264 cod. civ. , essa gli venga comunicata. E' sufficiente anche una semplice lettera raccomandata nota1. E' il caso inoltre di rammentare che la cessione non produce alcuna modificazione oggettiva del rapporto obbligatorio, onde il debitore potrà opporre al cessionario (nel nostro caso al factor) tutte le eccezioni che avrebbe potuto opporre al cedente nota2. Criterio risolutore del conflitto tra più aventi causa dallo stesso cedente è quello di cui all'art. 1265 cod. civ. , che sancisce la centralità della più rapida notificazione al debitore ceduto.

In questo quadro, innovativo appare l'art. 5 della legge 52/1991 che, in tema di effetti della cessione nei confronti dei terzi, viene ad integrare il predetto art.1265 cod. civ. . Esso introduce un ulteriore criterio di opponibilità volto a dirimere i conflitti tra più aventi causa dallo stesso cedente. Si tratta del pagamento (effettuato anche soltanto in parte) del corrispettivo della cessione, pagamento che deve comunque avere data certa. L'intervenuto pagamento al factor consente di rendere opponibile la cessione agli eventuali ulteriori aventi causa dal cedente, ai di lui creditori ed al fallimento.

La norma è chiaramente orientata a proteggere il cessionario che ha già effettuato il pagamento, anche se il richiamo al concetto di data certa può risultare equivoco e poco funzionale, quantomeno se restrittivamente interpretato. Sarebbe probabilmente più conforme alla ratio normativa ritenere che la data certa si abbia non solo in presenza di atti pubblici o scritture private autenticate, ma anche in riferimento a pagamenti eseguiti per mezzo di assegni, ricevute bancarie o bonifici bancari nota3.

Note

nota1

De Nova, Nuovi contratti, Torino, 1990, p. 356; Cass. Civ. Sez. Lavoro, 4077/90 . Cfr. tuttavia Cass. Civ. Sez. III, 10021/05 che ha reputato insufficiente, ai fini della prova del contenuto dell'invio raccomandato, la produzione della mera ricevuta di ritorno, non accompagnata dalla copia del documento con essa spedito.
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nota2

Luminoso, I contratti tipici ed atipici, in Tratt. dir. priv., a cura di Iudica-Zatti, Milano, 1995, p. 317.
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nota3

Così Cantele, Finalmente una legge per il factoring, in Corr.giur., n. 4,1991, p. 396.
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Bibliografia

  • CANTELE, Finalmente una legge per il factoring, Corr. giur., 4, 1991
  • DE NOVA, Nuovi contratti, Torino, 1990
  • LUMINOSO, Contratti di alienazione, di godimento, di credito, Milano, I contratti tipici ed atipici, 1995

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