Accessione e successione nel possesso



Il possesso, inteso come potere di fatto che si esercita su una cosa, situazione di vantaggio per il possessore, è indubbiamente una componente attiva del patrimonio di costui. Similmente alle situazioni giuridiche attive che corrispondono al diritto soggettivo, anche nel possesso è dato pertanto il subingresso di un soggetto al precedente, vale a dire il fenomeno che viene designato con il termine di successione (art. 1146 cod.civ.).

Se Tizio possiede un bene immobile, alla sua morte la situazione possessoria continua nella persona dell'erede. Tutti gli effetti favorevoli o sfavorevoli del possesso (a seconda del fatto che il possesso sia di buona o mala fede, sia o meno viziato, ecc.) si producono a favore ed a carico di costui, senza che vi sia bisogno della materiale apprensione del bene ed addirittura nel caso in cui l'erede stesso ignori l'esistenza della cosa. Va precisato che, nell'ipotesi in cui il possesso risulti connesso alla titolarità di una situazione reale intrinsecamente temporanea (come il diritto di usufrutto, di uso e di abitazione), la morte del titolare del diritto non può che determinare il venir meno anche della situazione possessoria. Quando il godimento del bene rimanga nella disponibilità degli eredi del soggetto già titolare di tali diritti, esso dovrebbe esser qualificato come un possesso nuovo, non derivato dal precedente (cfr. Cass. Civ., Sez. II, 17491/12).

La successione nel possesso implica che esso continui in capo ad un diverso soggetto con eguali caratteristiche: si determina la formazione di un unico ed ininterrotto possesso, la cui unitarietà non viene meno neppure quando ad un possessore solo ne subentrino una pluralità (es.: più coeredi) (Cass. Civ. Sez. II, 22/82) nota1.

Questa regola possiede una portata generale. In base ad essa devono essere risolti i problemi che si pongono nell'applicazione della presunzione di buona fede che deve sussistere al tempo dell'insorgenza della situazione possessoria. Pertanto se il de cuius poteva dirsi in buona fede, altrettanto si deve considerare l'erede, pur quando quest'ultimo conoscesse la lesione del diritto altrui. Infatti la mala fede sopravvenuta non conta e tale è la situazione soggettiva dell'erede poichè il possesso, che è unitario, si era già incardinato in capo al defunto ( malafides superveniens non nocet) nota2.

Qualora, al contrario, il de cuius avesse iniziato a possedere in mala fede, anche l'erede, nonostante la sua eventuale ignoranza in ordine al nocumento dei diritti di terzi, continua a possedere in mala fede nota3.

La successione nel possesso ha luogo unicamente in esito al fenomeno successorio a titolo universale; a tal proposito il primo comma dell'art. 1146 cod.civ. fa menzione della continuazione del possesso nell'erede con effetto dall'apertura della successione nota4.

Il II comma della norma citata riferisce invece che il successore a titolo particolare (quale il legatario per quanto attiene agli acquisti mortis causa, ovvero il subacquirente a titolo oneroso della res in conseguenza della stipulazione di un atto tra vivi) acquista un possesso qualitativamente diverso, nuovo. Esso non rappresenta cioè la continuazione del possesso del dante causa, avendo piuttosto inizio, a far tempo dall'acquisto, un possesso nuovo, connotato da caratteri propri ed autonomi. Giova a questo proposito precisare che l'atto di acquisto deve avere ad oggetto la proprietà o altro diritto reale su un bene, una cosa, non potendo avere quale punto di riferimento il possesso in sè e per sè considerato (Cass.Civ. Sez.II, 6489/98) nota5.

Il fenomeno (art. 1146, II comma, cod.civ.), ben distinto da quello della successione del possesso, viene appellato accessione del possesso ( accessio possessionis). La norma indicata dispone che il successore a titolo particolare, può unire al proprio possesso quello del suo autore per goderne gli effetti. Dunque se Tizio lega, ovvero vende (Cass.Civ. Sez.II, 456/82 ) a Caio un bene in relazione al quale vantava una situazione possessoria di buona fede, nonchè esente da vizi (non violenta nè clandestina), a Caio converrà unire il proprio possesso a quello di Tizio (per esempio ai fini dell'usucapione abbreviata di cui all'art. 1159 cod.civ., venendosi a sommare il tempo trascorso anteriormente all'apertura della successione a quello dell'acquisto di Caio) (si veda in tal senso (cfr. Cass. Civ. Sez. II, ord. 6728/2022; Cass.Civ. Sez.II, 1906/77). Va comunque sottolineato che, al fine di determinare l'operatività dell'istituto, chi intende giovarsene deve dar conto di aver acquisito un titolo quantomeno astrattamente idoneo a giustificare la traditio del bene oggetto del possesso (Cass. Civ., Sez. VI, 22348/11).

Quella evocata è una possibilità, ma non rappresenta un fenomeno necessario: quindi se il dante causa avesse acquistato il possesso in mala fede, il nuovo possesso in capo al subacquirente a titolo particolare non impedirebbe di configurare la buona fede di quest'ultimo nota6. Non può naturalmente essere invocato l'istituto in esame (ai fini di unire un periodo di possesso a quello del proprio avente causa) nell'ipotesi di un soggetto convenuto in rivendicazione che sia stato immesso anticipatamente nel possesso di un bene in forza di un contratto preliminare di compravendita (Cass. Civ. Sez. I, 3876/76) nota7.

In conclusione, si può dire che la successione nel possesso determina la continuazione del possesso del dante causa nell'avente causa a titolo universale, mentre l' accessione dà invece luogo all'unione di due possessi soltanto nell'ipotesi in cui essi siano caratterizzati da qualifiche omogenee, allo scopo di fruire del beneficio collegato al sommarsi dei periodi: in ogni caso l'uno o l'altro istituto risultano applicabili unicamente al possesso, con l'esclusione della mera detenzione (Cass. Civ. Sez. II, 1407/76).

Note

nota1

V. Gentile, Il possesso, in Giur. sist. civ. e comm., diretta da Bigiavi, Torino, 1977, p.102.
top1

nota2

Si vedano, tra gli altri, Masi, Il possesso, la nuova opera, e il danno temuto, in Tratt.dir.priv., diretto da Rescigno, Torino, 1982, p.452; Barbero, Il sistema del diritto privato, Torino, 1993, p.179.
top2

nota3

Torrente-Schlesinger, Manuale di diritto privato, Milano, 1985, p.392.
top3

nota4

Bigliazzi Geri-Breccia-Busnelli-Natoli, Istituzioni di diritto civile, Genova, 1979, p.361.
top4

nota5

Protettì, Le azioni possessorie: la responsabilità e il procedimento in materia possessoria, Milano, 1974, p.69.
top5

nota6

Cfr. Bianca, Diritto civile, vol. VI, Milano, 1999, p.755; Gazzoni, Manuale di diritto privato, Napoli, 1996, p.217.
top6

nota7

V. Tazza, in Cod. civ. annotato con la dottrina e la giurisprudenza, a cura di Perlingieri, Torino, 1983, p.579.
top7

Bibliografia

  • BIANCA, Diritto Civile, Milano, VI, 1999
  • GENTILE, Il possesso, Torino, 1977
  • MASI, Il possesso e la denuncia di nuova opera e di danno temuto, Tratt. Rescigno, VIII, 1982
  • PROTETTI', Le azioni possessorie: la responsabilità e il procedimento in materia possessoria, Milano, 1974
  • TAZZA, Torino, Cod. civ. Perlingieri, 1983

News collegate

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Accessione e successione nel possesso"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti