Cessione della partecipazione: ammissibilità della libera trasferibilità



Poiché la cessione della partecipazione sociale di una società a base personale nota1 costituisce una modifica dell'originario contratto, non può non seguirne, a mente della regola generale di cui all'art. 2252 cod. civ. , la necessità dell'unanime consenso degli altri soci.

E' evidente che detto consenso rappresenta un elemento che si affianca all'accordo intervenuto tra cedente e cessionario. Tuttavia esso si palesa necessario affinché il negozio di trasferimento produca effetti nei confronti della società. L'assenso degli altri soci alla cessione, ancorché non incidente sul perfezionamento e sulla validità della stessa inter partes, si pone come condicio iuris ai fini dell'opponibilità alla compagine sociale del trasferimento della partecipazione (Cass. Civ. Sez. I, 8784/97 ). Cosa riferire nell'ipotesi di mancanza del preventivo assenso degli altri soci? In giurisprudenza è stato affermato che, in tal caso, la cessione della quota comporterebbe il trasferimento solo dei diritti patrimoniali inerenti alla qualità di socio, ma non anche il relativo status (Tribunale di Trieste, 02/07/1984 , in Foro pad., 1985, vol. I, c. 98). E' stato inoltre escluso che la negoziazione possa assumere la natura di mera pattuizione preliminare (Cass. Civ. Sez. I, 3233/75 ). Va poi considerato come non sembri configurabile in materia un interesse della società come ente autonomo rispetto a quello di tutti i soci. Se ne è dedotto, sul piano processuale, la sufficienza dell'instaurazione del giudizio nei confronti di tutti i componenti della compagine sociale, facendo stato la pronunzia anche nei confronti della società (Cass. Civ. Sez.I, 7886/06 ).

Svolte queste premesse, è il caso di occuparci più approfonditamente del modo di disporre dell'art. 2252 cod. civ. . Esso infatti, dopo aver previsto, come riferito, la necessità del consenso unanime dei soci ai fini della modificazione del contratto sociale, fa espressamente salvi gli accordi eventualmente diversi.

Come va intesa la portata di tale eccezione? Ad una prima lettura il disposto sembrerebbe, in via generale, al più consentire la modificazione del contratto a maggioranza nota2. Venendo tuttavia più specificamente ad affrontare il tema della cessione della partecipazione sociale, è il caso di rilevare come tra tutte le modificazioni del contratto sociale esso si ponga con caratteri del tutto originali. Si può infatti ben pensare che, a differenza di altre variazioni come l'oggetto sociale, l'indicazione della sede, la misura del capitale, la titolarità della partecipazione possa essere mutata senza coinvolgere gli altri soci nota3 . In particolare sarebbe possibile che i patti sociali prevedessero la libera cedibilità della quota sociale. Questa eventualità, da tempo ammessa in giurisprudenza (cfr. Cass. Civ. Sez. I, 340/71 ), è stata in dottrina variamente configurata ora in chiave di cessione del contratto, ora di novazione, ora di procedimento nel quale, allo scioglimento del contratto originario per mutuo consenso, seguirebbe la stipulazione di un nuovo contratto sociale. Vero è che, seguendo la tesi della cessione, pare agevole la qualificazione della clausola dei patti sociali intesa a permettere la libera trasferibilità quale espressione del consenso preventivo alla cessione ex art. 1407 cod. civ. nota4.

In definitiva sembra che non vi siano ostacoli per considerare pienamente valida la previsione dei patti sociali che fosse orientata nel senso della sufficienza di una individuale determinazione volitiva del socio in ordine alla cessione a terzi della propria partecipazione sociale.

Va rilevato come, non infrequentemente, la posizione del socio cedente la partecipazione sia "complicata" dalla presenza di una posta creditoria a favore dello stesso. Si pensi alla prassi di finanziare la società per il tramite di versamenti allocati in contabilità quai "finanziamenti soci". In tal caso occorre che, in sede di cessione, si provveda ad estinguere anche la posta passiva rimborsando il socio che aveva eseguito il finanziamento (per un caso peculiare, si veda CTR Roma, Sez. XV, 6910/2016).

Note

nota1

La preponderante rilevanza dell'elemento personale nelle società di persone e l'indifferenza di tale componente nelle società di capitali, costituiscono uno dei principali elementi differenziali tra i diversi tipi societari. Nelle società a base capitalistica (sia pure in esito alle modificazioni introdotte con la riforma del diritto societario) l'importanza del riferimento al capitale, le cui variazioni comportano modificazione del contratto sociale, pone in secondo piano il mutamento della titolarità delle azioni o delle quote.
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nota

nota2

La possibilità di introdurre modifiche rimessa anche alla minoranza o al singolo socio sembrerebbe infatti di per sé contraddittoria. In tal modo l'instabilità del regolamento sociale sarebbe assoluta, avendo una semplice minoranza dei soci o ciascuno di essi il potere di mutare a piacimento il contenuto del contratto sociale. Circa la portata dell'eccezione al principio di unanimità di cui all'art. 2252 cod. civ. si veda Ferri, Delle società di persone, in Comm. cod. civ., a cura di Scialoja-Branca, Bologna-Roma, 1981, p. 118 e Ghidini, Società personali, Padova, 1972, p. 652, a giudizio dei quali l'unico contenuto di una diversa pattuizione delle parti sarebbe quello che riconosce alla maggioranza dei soci la facoltà di modificare il contratto sociale tanto nel suo aspetto oggettivo quanto in relazione a quello soggettivo. Ovviamente in mancanza di apposita clausola del contratto sociale la regola dell'unanimità non potrebbe essere superata neppure dal consenso della maggioranza dei soci (Cass. Civ. Sez. I, 1122/84 ).
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nota3

Nell'ipotesi di cessione della partecipazione sociale non v'è il pericolo di assunzione di decisioni contrastanti da parte dei soci. Il potere di sostituzione a sé di altro soggetto nell'ambito della compagine sociale non può infatti se non far capo ad ogni singolo socio per la quota di propria spettanza. Non è immaginabile che ciascuno dei soci possa determinare il trasferimento della quota altrui.
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nota4

Cataudella, Intuitus personae e tipo negoziale, in Studi in onore di Santoro Passarelli, vol. I, Napoli, 1972, p. 656; Di Sabato, Manuale delle società, Torino, 1987, p. 81. Cfr. sul punto Graziani, Diritto delle società, Napoli, 1963, p. 164; Rivolta, La partecipazione sociale, Milano, 1965, p. 327; Ghidini, op.cit., p. 651. Cfr. anche Di Cataldo, Brevi note sulla circolazione di quote di società di persone: simulazione, fiducia, frode alla legge, in Giur. comm., vol. II, 1981, p. 214.
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Bibliografia

  • CATAUDELLA, Intuitus personae e tipo negoziale, Napoli, Studi in onore di Santoro Passarelli, I, 1972
  • DI CATALDO, Brevi note sulla circolaz.di quote in società di persone:simulaz.,fiducia,frode alla legge, Giur. comm., II, 1981
  • DI SABATO, Manuale delle società, Torino, 1987
  • FERRI, Delle società di persone, Bologna-Roma, Comm.cod.civ. a cura di Scialoja-Branca, 1981
  • GHIDINI, Società personali, Padova, 1972
  • GRAZIANI, Diritto delle società, Napoli, 1963
  • RIVOLTA, La partecipazione sociale, Milano, 1964

Prassi collegate

  • Quesito n. 107-2015/I, Pignorabilità di quote di s.n.c. e divieto statutario di trasferimento

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