Finanziamenti ai soci derivanti esclusivamente da accordi verbali. Enunciazione in sede di cessione di quote. Compensazione con ulteriori finanziamenti effettuati alla società cedente. Esenzione dall’imposta di registro. (CTR Roma, Sez. XV, sent. n. 6910 del 15 novembre 2016)

Sono esenti dall'imposta di registro i finanziamenti soci se derivano esclusivamente da accordi verbali. Non c'è, infatti, alcun obbligo di registrazione (ex art. 3, DPR n. 131/86) e gli effetti degli stessi cessano con l'atto contenente l'enunciazione, non sufficiente a conferire forma scritta all'accordo verbale.

Commento

(di Daniele Minussi)
Interessante pronunzia che ha per oggetto un tema non infrequente. Cosa riferire infatti dei finanziamenti operati dai soci e risultanti dalla contabilità sociale quali poste al passivo nel caso di cessione delle quote? va da se, infatti, come il socio cedente debba essere rimborsato del proprio credito a titolo di finanziamento. A tacere d'altro, ben diverse conseguenze anche fiscali sortirebbe la permanenza di tale credito, che più non potrebbe essere allocato quale "finanziamento soci". La fattispecie era invero peculiare: la società "A", che cedeva le quote della s.n.c. "B" a tre persone fisiche, era parallelamente creditrice della predetta società "A" a titolo di finanziamento. I cessionari, a propria volta, erano creditori a titolo di "finanziamento soci" della società "A" (cedente). Dovendo i nuovi soci cessionari delle quote di "B" restituire il finanziamento al socio cedente "A", in sede di cessione regolavano l'operazione compensando il proprio credito vantato nei confronti di "A" (della quale erano soci) a titolo di finanziamento soci con il debito che essi avevano con "A" a fronte di averne rilevato la posizione complessiva nella società "B". Arriva il fisco e pretende di assoggettare a tassazione l'intera massa mi punibile costituita da tutti i crediti. I Giudici invece rilevano la compensazione nonché il fatto che entrambi i finanziamenti derivassero da accordi verbali per i quali non sussiste obbligo di registrazione ex art.3 t.u. 1986/131.

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