Cass. Civ., Sez. I, n. 7886/2006. Unitarietà di forme di azione per i soci di una s.n.c..

Nelle società di persone, l'unificazione della collettività dei soci (che si manifesta con l'attribuzione alla società di un nome, di una sede, di un'amministrazione e di una rappresentanza) e l'autonomia patrimoniale del complesso dei beni destinati alla realizzazione degli scopi sociali (che si riflette nell'insensibilità, più o meno assoluta, di fronte alle vicende dei soci e nell'ordine, più o meno rigoroso, imposto ai creditori sociali nella scelta dei beni da aggredire) costituiscono un congegno giuridico volto a consentire alla pluralità dei soci una unitarietà di forme di azione e non valgono anche a dissolvere tale pluralità nell'unicità esclusiva di un ens tertium. Pertanto, mentre sul piano sostanziale va esclusa, nei rapporti interni, una volontà o un interesse della società distinto e potenzialmente antagonista a quello dei soci, sul piano processuale è sufficiente, ai fini di una rituale instaurazione del contraddittorio nei confronti della società, la presenza in giudizio di tutti i soci, facendo poi stato la pronuncia, nei confronti di questi emessa, anche nei riguardi della società stessa.

Commento

Incerta la portata della pronunzia sotto il profilo dell'apprezzamento della consistenza soggettiva delle società a base personale. Da un lato infatti pare del tutto scontata l'affermazione di una piena soggettività delle stesse, dall'altro non sembra del tutto compatibile con tale affermazione l'esclusione della necessità di un'autonoma evocazione in giudizio dell'ente in quanto tale, distinto cioè dalla persona dei singoli soci che lo compongono.

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