Cass. Pen. sez. II del 2015 numero 10746 (13/03/2015)




Integra il delitto di riciclaggio di denaro o altra utilità di cui all’art. 648 bis c.p. qualsiasi prelievo o trasferimento di denaro di provenienza delittuosa da un conto corrente bancario ad un altro diversamente intestato ed acceso presso un differente istituto di credito: e ciò anche al cospetto di una completa tracciabilità dei flussi finanziari, atteso che, stante la natura fungibile del bene, per il solo fatto dell’avvenuto deposito, il denaro viene automaticamente sostituito, essendo l’istituto di credito obbligato a restituire al depositante il mero tantundem.

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