Cass. Pen. sez. II del 2017 numero 15815 (29/03/2017)
La mancata restituzione della caparra ricevuta contestualmente alla stipulazione del contratto preliminare poi risolto non integra il reato di appropriazione indebita, difettando il requisito dell'altruità della res. La somma di denaro consegnata a titolo di caparra/acconto, diventa di proprietà di chi la riceve, il quale, pertanto, ne può liberamente disporre. Su tale soggetto grava così soltanto un obbligo civilistico che consiste, in caso di adempimento, nell'imputare quanto ricevuto alla prestazione, e, in caso di inadempimento, nel restituirlo in quantità doppia.