Cass. civile del 1992 numero 5438 (07/05/1992)
L'autorizzazione data dal rappresentato al rappresentante a concludere il contratto con se stesso può considerarsi idonea ad escludere la possibilità di conflitto di interessi a norma dell'art. 1395 Codice civile e, quindi, l’annullabilità del contratto solo quando sia accompagnata da una determinazione degli elementi negoziali sufficienti ad assicurare la tutela del rappresentato medesimo e non quando la generica autorizzazione data dal rappresentato al rappresentante a vendere a se stesso non contenga una indicazione in ordine al prezzo della compravendita che sia sufficiente ad impedire eventuali abusi da parte del rappresentante.