Cass. civile del 1985 numero 1657 (26/02/1985)


La responsabilità personale e solidale prevista dall'art. 38, codice civile per colui che agisce in nome e per conto dell'associazione non riconosciuta non é collegata alla mera titolarità della rappresentanza dell'associazione, bensì all’attività negoziale concretamente svolta per conto di essa e risoltasi nella creazione di rapporti obbligatori fra questa ed i terzi. L'accertamento del giudice del merito in ordine all'avvenuto svolgimento di una siffatta attività (relativa, nella specie, alla stipulazione ed allo svolgimento di vari rapporti di lavoro) è incensurabile in sede di legittimità, se sorretta da motivazione adeguata ed immune da vizi.

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Cass. civile del 1985 numero 1657 (26/02/1985)"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti