Cass. civile del 1981 numero 47 (06/01/1981)


Il contratto de ineunda societate, ammissibile nel nostro ordinamento, richiede una fattispecie negoziale il cui contenuto minimo è dato dall'obbligo di stipulare il contratto (definitivo) di società e dalla predeterminazione degli elementi essenziali caratterizzanti il tipo di società prescelto, seppure questi ultimi siano integrabili alla stregua del principio ermeneutico per cui, in mancanza di precisi dati di identificazione del tipo di società, occorre fare riferimento all'organizzazione societaria piú elementare e, quindi, ove l'oggetto sia commerciale, alla società in nome collettivo.

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