Cass. civile del 1975 numero 1362 (11/04/1975)


L'accordo simulatorio deve esistere al momento della stipula del negozio simulato, nel quale soltanto la simulazione si realizza, sicchè il documento che rivela l'accordo, se è anteriore, non giova se non sotto il profilo della rivelazione anticipata del proposito da attuare in futuro, e se posteriore, non può che assumenre un valore meramente narrativo e confessorio dell'accaduto, perchè proviene dalle stesse parti che hanno fittiziamente negoziato.

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Cass. civile del 1975 numero 1362 (11/04/1975)"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti