Cass. civile, sez. VI del 2014 numero 2263 (03/02/2014)




Secondo la giurisprudenza di questa Corte (Cass. n. 5741 del 2004; 5473 del 2006), le convenzioni concluse dai coniugi in sede di separazione personale,
contenenti attribuzioni patrimoniali da parte dell'uno nei confronti dell'altro relative a beni mobili o immobili, non sono né legate alla presenza di un corrispettivo né costituiscono propriamente donazioni, ma rispondono, di norma, al peculiare spirito di sistemazione dei rapporti in occasione dell'evento di "separazione consensuale" (il fenomeno acquista ancora maggiore tipicità in sede di divorzio congiunto), in funzione della complessiva sistemazione "solutorio-compensativa" di tutta la serie di possibili rapporti aventi significati patrimoniali maturati nel corso della convivenza matrimoniale.

Da tanto, consegue che il regolamento concordato fra i coniugi, pur acquistando efficacia giuridica solo in seguito al provvedimento di omologazione (Cass. n. 9174 del 2008), che svolge l'essenziale funzione di controllare che i patti intervenuti siano conformi ai superiori interessi della famiglia, trova la sua fonte nell'accordo delle parti: il trasferimento di un bene attuato mediante la fattispecie complessa cui da vita il procedimento di cui all'art. 711 c.p.c. costituisce, comunque, un trasferimento riconducibile alla volontà del cedente.

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Cass. civile, sez. VI del 2014 numero 2263 (03/02/2014)"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti