Cass. civile, sez. V del 2017 numero 3562 (10/02/2017)




L'art. 20 del d.P.R. n. 131/1986 non è disposizione predisposta al recupero di imposte eluse, perché l'istituto dell'abuso del diritto, ora disciplinato dallo Statuto del contribuente, presuppone una mancanza di causa economica, che non è invece prevista per l'applicazione dell'art. 20 citato. Quest'ultimo, infatti, semplicemente impone, ai fini della determinazione dell'imposta di registro, di qualificare l'atto o il collegamento negoziale in ragione del loro "intrinseco" e cioè in ragione degli effetti oggettivamente raggiunti dal negozio o dal collegamento negoziale, come può avvenire con il conferimento di beni (o azienda) in una società e la cessione di quote della stessa, che se collegati potrebbero essere senz'altro idonei a realizzare oggettivamente gli effetti della vendita e cioè il trasferimento di cose dietro corrispettivo del pagamento del prezzo. La fattispecie regolata dall'art. 20 citato, peraltro, nemmeno ha a che fare con l'istituto della simulazione, atteso che la riqualificazione in parola avviene anche se le parti hanno realmente voluto quel negozio o quel collegamento negoziale e questo, appunto, perché ciò che conta sono gli effetti oggettivamente prodottisi.

Se dunque la tassazione dell’imposta di registro in misura proporzionale non deriva dall’individuazione di un abuso di diritto non vi è ragione per estendere alle imposte indirette una disposizione dettata per le imposte dirette, e relativa all’applicazione dell’istituto della plusvalenza (che opera esclusivamente nelle imposte dirette): ed è irrilevante che lka legge escluda, in riferimento alle imposte dirette la sussistenza dell’abuso in riferimento a determinate operazioni economiche.

Il conferimento di quote seguito dalla successiva cessione delle stesse dalla conferitaria ad un soggetto terzo può essere riqualificata quale unica cessione di azienda ex art. 20 del D.P.R. n. 131/1986. A nulla vale sostenere a contrario che l'art. 176 del TUIR D.P.R. n. 917/1986 esclude l'elusività dell'operazione di conferimento di azienda seguita dalla cessione di quote.

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