Cass. civile, sez. V del 2016 numero 23499 (18/11/2016)




La cessione di un fabbricato effettuata da un soggetto passivo d’imposta in un momento anteriore alla data di ultimazione è esclusa dall’ambito applicativo dell’esenzione Iva trattandosi di un bene ancora nel circuito produttivo, la cui cessione, pertanto, deve essere in ogni caso assoggettata all’imposta, laddove se si ritenesse che qualsiasi cessione di bene strumentale non ultimato andasse esente da Iva, anche nel caso in cui l’acquirente fosse il consumatore finale, si legittimerebbero operazioni elusive che non si giustificano alla luce di quella che deve intendersi essere la ratio della norma, volta ad assoggettare ad Iva le cessioni di beni strumentali non ultimati che avvengono nell’ambito del circuito produttivo e non sono poste in essere a favore del consumatore finale: ne consegue che deve essere cassata la sentenza di merito che nel ritenere che l’immobile - il quale risultava essere in costruzione al momento dell’acquisto del terreno ed era stato ultimato due anni dopo la stipula del contratto - fosse strumentale all’attività imprenditoriale e, come tale, andando esente da Iva, ha stabilito che il cespite dovesse scontare le imposte ipocatastali in misura proporzionale, dovendo verificare il giudice del rinvio se, per effetto della cessione di cui si tratta, il bene sia uscito o meno dal circuito produttivo.

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Cass. civile, sez. V del 2016 numero 23499 (18/11/2016)"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti