Cass. civile, sez. V del 2014 numero 6388 (19/03/2014)




Qualora la cancellazione di una società dal registro delle imprese italiano sia avvenuta, non a compimento del procedimento di liquidazione dell'ente né per il verificarsi di un'altra situazione che implichi la cessazione dell'esercizio dell'impresa e da cui la legge faccia discendere l'effetto necessario della cancellazione, bensì in conseguenza del trasferimento all'estero della sede della società, l'ente non può considerarsi estinto, ai sensi dell'art. 2495 c.c.. Tale norma, invero, ancora inequivocabilmente l'estinzione della società alla cancellazione avvenuta all'esito dell'approvazione del bilancio finale di liquidazione. Per converso, il trasferimento della sede all'estero non determina il venir meno della continuità giuridica della società trasferita e non ne comporta, quindi, in alcun modo, la cessazione dell'attività sociale.

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Cass. civile, sez. V del 2014 numero 6388 (19/03/2014)"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti