Cass. civile, sez. VI-II del 2021 numero 33479 (11/11/2021)




Il rimedio previsto dall'art. 524 cod. civ. è utilizzabile dai creditori non solo in presenza di una rinuncia formale all'eredità da parte del chiamato, ma anche nel caso in cui quest'ultimo non dichiari di accettarla in seguito all'esperimento della cd."actio interrogatoria" ex art. 481 cod.civ., essendo le due ipotesi assimilabili dal punto di vista del pregiudizio arrecato alle ragioni dei creditori del chiamato.

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Cass. civile, sez. VI-II del 2021 numero 33479 (11/11/2021)"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti