Cass. civile, sez. VI-II del 2019 numero 7868 (20/03/2019)




L’accordo denominato come preliminare, con il quale i contraenti si obbligano alla stipula di un successivo contratto preliminare, è valido solo ove emerga la configurabilità dell’interesse delle parti ad una formazione progressiva del contratto, basata sulla differenziazione dei contenuti negoziali. Spetta al giudice valutare se il primo accordo costituisce già un contratto valido e suscettibile di conseguire effetti con esclusione dell’esecuzione in forma specifica.

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