Cass. civile, sez. VI-II del 2016 numero 7201 (13/04/2016)




In materia di condominio negli edifici, ex art. 1135 c.c., l'assemblea può deliberare a maggioranza su tutto ciò che riguarda le spese d'interesse comune e, quindi, anche sulle transazioni che a tali spese afferiscano, essendo necessario il consenso unanime dei condomini, ex art. 1108, comma III, c.c., solo quando la transazione abbia ad oggetto i diritti reali comuni: atti di alienazione del fondo comune, o di costituzione su di esso di diritti reali o locazioni ultranovennali, transazione che abbia ad oggetto i beni comuni, potendo essa annoverarsi, in forza dei suoi elementi costitutivi - e, in particolare delle reciproche concessioni – fra i negozi a carattere dispositivo.

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