Cass. civile, sez. V del 2023 numero 3123 (02/02/2023)



In tema di imposta di registro (e IVA) e dei relativi benefici per l'acquisto della prima casa, ai fini della fruizione degli stessi, il requisito della residenza nel Comune in cui è ubicato l'immobile va riferito alla famiglia, e non assume rilievo la circostanza che uno dei coniugi non abbia la residenza anagrafica in tale Comune, e ciò in ogni ipotesi in cui il bene sia divenuto oggetto della comunione ai sensi dell'art. 177 c.c. Tale principio non è applicabile nell’ipotesi di acquisto in regime di separazione del diritto di abitazione da parte di entrambi i coniugi ove uno solo di essi abbaia trasferito la residenza nel termine di diciotto mesi. Ciò in quanto l'acquisto del diritto assume una connotazione "egoistica" (o "individualistica") in capo a ciascuno dei coniugi, e i bisogni della famiglia non sono riferiti al diritto del nucleo familiare in quanto tale: a quest'ultimo si attribuisce rilevanza in via meramente indiretta, cioè per il tramite del titolare del diritto di abitazione, che resta il "protagonista" della fattispecie.

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