Cass. civile, sez. V del 2020 numero 24087 (30/10/2020)




Una lettura costituzionalmente orientata dell’art. 1 comma 497 L. 266/2005 non può che condurre a ritenere applicabile la disposizione nel caso di trasferimento avvenuto con verbale di conciliazione giudiziale, anche considerando che tale verbale presenta tutti gli elementi essenziali dell’atto di compravendita, il giudice è, al pari di un notaio, un pubblico ufficiale e il detto verbale assume il valore di vero e proprio atto pubblico.

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