Cass. civile, sez. V del 2020 numero 22182 (14/10/2020)




A fronte del perfezionamento di atto costitutivo del trust c.d. autodichiarato è dovuta l'imposta di registro in misura fissa e non proporzionale. La costituzione dello stesso è infatti estranea al presupposto dell'imposta indiretta sui trasferimenti in misura proporzionale, sia essa l'imposta di registro, sia quella ipotecaria o catastale, dal momento che fa difetto l'elemento fondamentale dell'attribuzione definitiva dei beni al beneficiario. Poiché ai fini dell'applicazione delle imposte di successione, registro e ipotecaria è necessario, ai sensi dell'art. 53 Cost., che si realizzi un trasferimento effettivo di ricchezza mediante un'attribuzione patrimoniale stabile e non meramente strumentale, nel "trust", di cui alla L. 16 ottobre 1989 n. 364, detto trasferimento imponibile non è costituito né dall'atto istitutivo, né da quello di dotazione patrimoniale fra disponente e "trustee", in quanto gli stessi sono meramente attuativi degli scopi di segregazione e costituzione del vincolo di destinazione, bensì soltanto dall'atto di eventuale attribuzione finale del bene al beneficiario.

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