Cass. civile, sez. V del 2018 numero 4591 (28/02/2018)




In materia di agevolazioni per l'acquisto della prima casa, il trasferimento della residenza nel comune di ubicazione dell'immobile costituisce un obbligo di facere del contribuente a fronte dell'ottenimento del beneficio fiscale da parte dell'ordinamento. Di talché, fatta salva la valutazione della fattispecie concreta, deve attribuirsi generale rilevanza alle cause esimenti della responsabilità per inadempimento, quale la forza maggiore, da intendersi come evento imprevedibile, inevitabile ed a tal punto cogente da sovrastare, precludendone obiettivamente la realizzazione, la volontà dell'acquirente la cui condotta non realizzativa del dichiarato presupposto dell'agevolazione risulta a lui non imputabile, nemmeno a titolo di colpa. (Nel caso concreto, la causa di forza maggiore allegata dal contribuente, costituita dall'occupazione dell'immobile da parte di terzi, tale da impedire di abitare l'immobile destinato a prima casa entro diciotto mesi dall'acquisto, è irrilevante, in quanto preesistente all'atto di trasferimento immobiliare.)

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