Cass. civile, sez. V del 2018 numero 19007 (17/07/2018)




In tema di imposta di registro, con riguardo alla vendita di un suolo, la presunzione prevista dalla disposizione di cui all'art. 23, comma I, D.P.R. n. 634/1972 (riprodotta nell'art. 24, comma I, D.P.R. n. 131/1986), circa il trasferimento delle accessioni all'acquirente dell'immobile (salvo che siano state escluse espressamente dalla vendita), coinvolge altresì il trasferimento del fabbricato costruito sul suolo, qualora non si dimostri, con atto munito di data certa mediante la registrazione, che esso appartiene ad un terzo o è stato ceduto, all'acquirente, da un terzo. La presunzione in questione può essere altresì vinta attraverso la prova che il bene accessorio (il fabbricato) è stato realizzato dopo il trasferimento del bene principale (il suolo), ma, in questo caso, occorre, per l'appunto, produrre la prova di una tale circostanza; prova che può essere fornita con qualsiasi mezzo.

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