Cass. civile, sez. V del 2017 numero 9853 (19/04/2017)




Il debitore che non abbia partecipato al giudizio può opporre la sentenza a lui favorevole al creditore, salvo che essa sia fondata su ragioni personali al condebitore nei cui confronti è stata emessa. L'estensione soggettiva del giudicato consentita dall'art. 1306, comma 2, c.c., opera anche in materia tributaria e rinviene il suo unico limite nell'eventualità che nei confronti dello stesso coobbligato, rimasto estraneo al giudizio definitosi con il giudicato favorevole, si sia formato un altro giudicato di segno diverso. In tal caso, invero, l'estensione ultra partes degli effetti favorevoli del giudicato trova un ostacolo invalicabile nella preclusione maturatasi con l'avvenuta definitività della sua specifica posizione. (Nel caso concreto il giudicato invocato dal notaio ricorrente ha stabilito la infondatezza della pretesa impositiva nei confronti dei contraenti per ragioni attinenti all'elemento oggettivo, comune a tutti i coobbligati in solido alla registrazione, rappresentato dalla interpretazione della compravendita e, segnatamente, dalla esatta individuazione dell'oggetto del trasferimento.)

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