Cass. civile, sez. V del 2017 numero 27087 (15/11/2017)




In tema di ICI, nel periodo in cui il terreno agricolo sia distolto dall'esercizio delle attività agricole e connesse di cui all'art. 2135 c.c., poiché su di esso sono in corso opere di costruzione, demolizione, ricostruzione o esecuzione di lavori di recupero edilizio, la base imponibile è costituita dal valore dell'area utilizzata a tale scopo, la quale, per tale motivo, è considerata fabbricabile, indipendentemente dal fatto che lo sia, o non, in base agli strumenti urbanistici, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, venendo meno la ragione agevolativa della natura agricola, connessa ai rischi di tale attività: ciò in forza di una sorta di finzione giuridica che non può che operare limitatamente al periodo considerato dalla legge e non già sin dal momento del rilascio dei titoli edilizi abilitativi.

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