Cass. civile, sez. V del 2017 numero 26653 (10/11/2017)




Ai fini delle imposte sui redditi, la plusvalenza - da tassare in capo al cedente - relativa alla permuta di un bene presente con uno futuro (nella specie, terreno contro unità immobiliari da costruire), si realizza, non al momento della stipulazione del contratto di cessione del terreno edificabile, ma con il venire ad esistenza del bene futuro, ossia quando lo stesso entra nel patrimonio del cedente, ai sensi dell'art. 1472 c.c.

In particolare, quando la cosa futura è rappresentata dalla porzione dell'edificio che il permutante/costruttore si impegna a realizzare in cambio del trasferimento della proprietà di un'area fabbricabile, ai fini della cessione, l'evento della venuta ad esistenza del bene va individuato nel perfezionamento del processo edificatorio nelle sue componenti essenziali, ossia quando lo stesso è realizzato nelle sue strutture fondamentali, essendo irrilevante che manchi di alcune rifiniture o di qualche accessorio.

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