Cass. civile, sez. V del 2017 numero 2403 (31/01/2017)




Deve ritenersi che quando l’imposta pretesa dall’amministrazione è complementare, come ad esempio la maggiore imposta derivante dall’attività di accertamento sostanziale sugli atti di trasferimento di beni immobili o sulle cessioni d’azienda volta a rettificare il valore dichiarato nell’atto, detta natura non consente di emettere l’avviso di liquidazione nei confronti del notaio rogante, in quanto, pur essendo indicato tra i soggetti obbligati in solido al pagamento dell’imposta principale, la sua responsabilità non si estende tuttavia al pagamento dell’imposta complementare e suppletiva di registro.

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