Cass. civile, sez. V del 2017 numero 16175 (28/06/2017)




L'atto di mera ricognizione di un contratto di compravendita di azioni anteriormente concluso non produce effetti giuridici corrispondenti al contratto di cessione azionaria, laddove lo scopo dell'atto non sia unicamente limitato a dare quietanza dell'avvenuto pagamento, estendendosi altresì alla pubblica ed ufficiale esternazione del fatto che la cessione azionaria sia, tra le parti, precedentemente intercorsa nelle modalità indicate (sebbene nella forma libera consentita dall'ordinamento). Ne discende l'effettiva debenza dell'imposta di registro suppletiva (0,50% del valore dichiarato) richiesta con l'avviso di liquidazione, vertendosi nella specie di quietanza non rilasciata nello stesso atto contenente le disposizioni negoziali alle quali essa si riferisce.

In tema di determinazione dell'imposta di registro, in caso di pluralità di atti non contestuali, va attribuita preminenza, in applicazione dell'art. 20 del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131, alla causa reale dell'operazione economica rispetto alle forme negoziali adoperate dalle parti, sicché, ai fini della individuazione del corretto trattamento fiscale, è possibile valutare, ai sensi dell'art. 1362, comma II, c.c., circostanze ed elementi di fatto diversi da quelli emergenti dal tenore letterale delle previsioni contrattuali.

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