Cass. civile, sez. V del 2015 numero 18448 (18/09/2015)




Il difetto di sottoscrizione dell’atto di accertamento non comporta automaticamente la nullità dell’atto rilevabile ex officio ai sensi dell’art. 21 septies legge 241/1990.
L’art. 61 c. 2 Dpr 600/1973 dispone, infatti, che "la nullità dell'accertamento, ex art. 42 c. 3 e art. 43 c. 3 e in genere per difetto di motivazione, deve essere eccepita a pena di decadenza in primo grado".

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