Cass. civile, sez. V del 2006 numero 4242 (24/02/2006)


La decadenza dalle agevolazioni tributarie che - a norma dell’articolo 7 della legge n. 604 del 1954 - colpisce l’acquirente il quale, prima del termine stabilito, aliena volontariamente il bene acquistato, può essere esclusa solo quando l’evento, che rende impossibile la realizzazione delle finalità normative, agisca in senso assoluto e oggettivo e come causa esterna non imputabile al contribuente. Al riguardo, peraltro, deve essere cassata la pronuncia della Commissione tributaria regionale che si limiti ad affermare che costituisce un trasferimento non volontario ma coattivo quello effettuato con verbale di conciliazione giudiziale, senza avere verificato l’esistenza di quelle condizioni che possano avere escluso la volontarietà del comportamento, limitandosi a un’analisi meramente formale del verbale redatto in sede contenziosa, senza verificare se detto atto fosse stato imposto dalla situazione processuale, posta in essere a seguito di azione di prelazione o di riscatto agrario e se tale causa fosse stata iniziata sussistendo tutti i presupposti di legge per cui un esito sfavorevole dovesse essere ritenuto, per l’alienante, scontato, con la conseguenza che l’addivenire a una conciliazione giudiziaria potesse essere considerata una soluzione ragionevole ancorché non volontaria in quanto derivata da una situazione non imputabile al contribuente.

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