Cass. civile, sez. VI-II del 2018 numero 4428 (23/02/2018)




La vendita di un bene, facente parte di una comunione ereditaria, da parte di uno solo dei coeredi, ha solo effetto obbligatorio, essendo la sua efficacia subordinata all'assegnazione del bene al coerede - venditore attraverso la divisione; pertanto, fino a tale assegnazione, il bene continua a far parte della comunione e, finché essa perdura, il compratore non può ottenerne la proprietà esclusiva.

L'acquirente di una quota indivisa di beni in comunione ereditaria non è litisconsorte necessario nel giudizio di divisione. L'atto, infatti, ha effetto obbligatorio e l'interessato può solo intervenire nel giudizio al fine di vigilare sul corretto svolgimento del procedimento.

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