Cass. civile, sez. VI-II del 2014 numero 2771 (06/02/2014)




Il risarcimento del danno dovuto al promissario acquirente per la mancata stipulazione del contratto definitivo di vendita di bene immobile, imputabile al promittente venditore, consiste nella differenza tra il valore commerciale del bene medesimo al momento della proposizione della domanda di risoluzione del contratto (cioè, al tempo in cui l'inadempimento è diventato definitivo) ed il prezzo pattuito, a nulla rilevando la rilevante esposizione debitoria del promittente venditore, estraneo all’inadempimento del promissario acquirente, dovendosi osservare che il mero rilievo che l'immobile sia stato in seguito venduto a un prezzo inferiore, contestualmente ad una situazione debitoria non positiva del proprietario dell’immobile, non può indurre a ritenere tale situazione soggettiva motivo idoneo a decurtare la liquidazione del risarcimento.

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