Cass. civile, sez. V del 2020 numero 24232 (02/11/2020)




L'apposizione del vincolo, in quanto tale, determina per il disponente l'utilità rappresentata dalla separatezza dei beni (limitativa della regola generale di cui all'art. 2740 c.c.) in vista del conseguimento di un determinato risultato di ordine patrimoniale, ma non si può affermare che tale utilità concretizzi di per sé, un effettivo e definitivo incremento patrimoniale in capo al disponente e nemmeno al trustee. Tale incremento si verificherà (eventualmente e in futuro) in capo al beneficiario finale, di talché la strumentalità dell'atto istitutivo e di dotazione del trust ne giustifica la fiscale neutralità.

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