Cass. civile, sez. V del 2017 numero 15703 (23/06/2017)
In tema di accertamento tributario, la motivazione di un avviso di rettifica e di liquidazione dell'imposta di registro ha la funzione di delimitare l'ambito delle ragioni adducibili dall'Ufficio nell'eventuale successiva fase contenziosa, consentendo al contribuente l'esercizio del diritto di difesa. Ne consegue che, fermo restando l'onere della prova gravante sull'Amministrazione finanziaria, è sufficiente che la motivazione contenga l'enunciazione dei criteri astratti, in base ai quali è stato determinato il maggior valore, senza necessità di esplicitare gli elementi di fatto utilizzati per l'applicazione di essi, in quanto il contribuente, conosciuto il criterio di valutazione adottato, è già in condizione di contestare e documentare l'infondatezza della pretesa erariale, senza poter invocare la violazione del dovere di allegazione delle informazioni date dal cedente, ove il contenuto essenziale degli atti sia stato riprodotto nell'avviso di accertamento. Tale conclusione vale anche alla luce della mancata materiale allegazione dell'atto pubblico di trasferimento comparativo, a condizione che tale atto - costituente parametro non esclusivo ma concorrente di rettifica - venga puntualmente riportato nell'avviso di rettifica, non soltanto nei suoi estremi di stipulazione e registrazione (così da rendersi agevolmente consultabile da parte del contribuente), ma anche nel suo contenuto essenziale ai fini della rettifica, concernente l'identità del Comune di ubicazione del terreno, la superficie del medesimo, l'identità della sua destinazione urbanistica, la sostanziale contestualità temporale dei due trasferimenti ed il valore unitario a mq indicato dalle parti.