Cass. civile, sez. V del 2012 numero 17597 (12/10/2012)
A norma della Nota II-bis all'art. 1 della Tariffa, parte I, allegata al D.P.R. n. 131/86, l'agevolazione prima casa compete: a) se l'immobile acquistato è ubicato nel Comune in cui l'acquirente ha la propria residenza (o ve la trasferisce entro 18 mesi), ovvero b) se l'immobile è ubicato nel Comune in cui l'acquirente svolge la propria attività. Invece, non è prevista la possibilità che l'acquirente trasferisca la propria attività nel Comune in un momento successivo all'acquisto. Pertanto, l'agevolazione non spetta se, al momento dell'atto, il contribuente non svolge la propria attività nel Comune in cui si trova l'immobile acquistato, anche se, nei successivi mesi, egli effettivamente ve la trasferirà. Inoltre, ai fini della spettanza dell'agevolazione prima casa assume rilievo la residenza anagrafica dell'acquirente, a nulla rilevando la realtà fattuale, ove essa contrasti con il dato anagrafico.