Accessorietà della fideiussione bancaria: profili civilistici e tributari. (Cass. Civ., Sez. V, sent. n. 17237 del 12 luglio 2013)

La natura accessoria del contratto di fideiussione in campo civilistico (artt. 1939 e 1941 c.c.) non può essere riportata nell'ambito tributario, e segnatamente nell'ambito della disciplina dell'imposta di registro, per la quale, ai sensi dell'art. art. 22 DPR n. 131/1986, vale invece il principio dell'autonomia dei singoli negozi; la relativa tassazione non resta, quindi, attratta nella disciplina tributaria dell'Iva per il solo fatto che il creditore sia un soggetto Iva.

Commento

(di Daniele Minussi)
Del tutto condivisibile la decisione: accessorietà della fidejussione significa semplicemente che in tanto il garante risponde della passività del debitore principale, in quanto tale passività sussista. Ciò non possiede alcuna rilevanza sotto il profilo tributario, dal momento che ciascun contratto sconta le imposte in via autonoma (con particolare riferimento all'assoggettamento alla tassazione di registro della fidejussione quand'anche il creditore sia un'impresa)

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