Beneficium divisionis



L'art.1947 cod.civ. prevede il c.d. beneficio della divisione che consiste nella possibilità, da parte di ciascun fidejussore che sia stato convenuto dal creditore per ottenere il pagamento dell'intero credito, di esigere che il creditore stesso riduca l'azione nei limiti della parte dovuta da esso garante.

Tale parte può essere predeterminata convenzionalmente in una quota qualsiasi dell'intero debito. In difetto di indicazioni speciali il debito si presume diviso in parti eguali tra i cofidejussori.

L'eventualità assunta in considerazione è quella della cofidejussione (art.1946  cod.civ.), vale a dire della garanzia fidejussoria che rinvenga la propria fonte in un unico vincolo contrattuale ovvero in più contratti comunque avvinti da un collegamento negoziale inteso a dar vita ad un vincolo congiuntivo. Questo postula da un lato l'unicità del debitore, dall'altro l'unicità del debito garantito e la solidarietà dell'obbligazione tra cofidejussori (che solitamente trae vita dall'interesse comune dei garanti). E' proprio in relazione a questi aspetti che deve esser posto in luce come il beneficium divisionis non impedisca che, in caso di inadempimento di uno dei coobbligati, comunque rispondano gli altri e che, in caso di pagamento da parte di uno soltanto dei cofidejussori (perché, ad esempio, gli altri siano incapienti), colui che ha pagato vanti il diritto di regresso nei confronti degli altrinota1 .

Questi caratteri evidenziano la differenza tra cofidejussione e semplice pluralità di fidejussioni stipulate a garanzia di un unico debito ed a favore dello stesso debitore. In tal caso infatti non v'è diritto di regresso tra i vari fidejussori e ciascuno è tenuto individualmente a far fronte al proprio impegno.

Ai sensi del II° comma dell'art. 1947  cod.civ. nell'ipotesi in cui alcuno dei fideiussori fosse stato insolvente al tempo in cui un altro ha fatto valere il beneficio della divisione, questi è obbligato per tale insolvenza in proporzione della sua quota, ma non risponde delle insolvenze sopravvenute.

Note

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Il beneficium divisionis opera solo nel caso un cofideiussore sia convenuto per l'adempimento dell'intera prestazione: in questo caso infatti occorre una specifica dichiarazione del cofideiussore di volere profittare del beneficio stipulato (Ravazzoni, voce Fideiussione, in N.sso Dig.it., vol.VII, 1961, p.285). Ciò non esclude ovviamente che lo stesso decida di non avvalersi del beneficium divisionis e adempia l'intera obbligazione rivalendosi poi in via di regresso nei confronti degli altri fideiussori.
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Bibliografia

  • RAVAZZONI, Fidejussione, N.sso Dig.it., VII, 1961

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