Codice Civile art. 1944


SEZIONE II Dei rapporti tra creditore e fideiussore (OBBLIGAZIONI DEL FIDEIUSSORE)
1. Il fideiussore è obbligato in solido col debitore principale al pagamento del debito.
2. Le parti però possono convenire che il fideiussore non sia tenuto a pagare prima dell' escussione del debitore principale. In tal caso, il fideiussore, che sia convenuto dal creditore e intenda valersi del beneficio dell' escussione, deve indicare i beni del debitore principale da sottoporre ad esecuzione.
3. Salvo patto contrario, il fideiussore è tenuto ad anticipare le spese necessarie.

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Codice Civile art. 1944"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti