Sono atti
misti a titolo oneroso ed a titolo gratuito quelli ove, in presenza di una sola disposizione, coesistono differenti effetti giuridici (art. 25, D.P.R. n. 131/1986). Vi rientra il c.d.
negotium mixtum cum donatione, cioè la vendita di un bene a prezzo irrisorio rispetto al valore del bene e come tale soggetto ad imposta di registro sul prezzo di vendita e ad imposta di donazione per la parte a titolo gratuito.
Presunzione di liberalità
I trasferimenti immobiliari si
presumono liberalità (art. 26, D.P.R. n. 131/1986) se l’imposta di registro risulta
inferiore all’imposta sulle donazioni:
a) senza possibilità di prova contraria (
praesumptio iuris et de iure) se il trasferimento avviene tra
coniugi o tra
parenti in linea retta. La parentela in linea retta esiste tra le persone di cui una discende dall’altra o che sono considerate tali ai fini dell’imposta sulle successioni e donazioni;
b) con possibilità di prova contraria (
praesumptio iuris tantum) se interviene tra soggetti estranei ma manca nell’atto di trasferimento la dichiarazione di
inesistenza di un rapporto di coniugio o parentela tra i contraenti.
In
entrambi i casi la presunzione (assoluta o relativa) vale anche per i provvedimenti che accertano l’acquisto per usucapione della proprietà di immobili o di diritti reali di godimento sugli stessi.
Sono invece
escluse le:
- permute di beni di identico valore. Invece se la permuta ha ad oggetto beni di diverso valore, la presunzione di liberalità opera con riferimento all’eccedenza del bene di maggior valore rispetto al bene di minor valore;
- vendite al pubblico incanto.