Atti soggetti ad IVA



L’IVA e l’imposta proporzionale di registro nota1 sono tributi alternativi (artt. 5 e 40, D.P.R. n. 131/1986). Vale a dire che se l’atto è soggetto ad IVA è esclusa l’imposta proporzionale e si applica l’imposta fissa di registro (ove solo alcune disposizioni contenute nell’atto siano soggette ad IVA, sono dovute tante imposte fisse di registro quante sono le disposizioni soggette ad IVA).

Per operazioni soggette ad IVA (atti pubblici, scritture private autenticate da registrare in termine fisso, scritture private non autenticate da registrare in caso d’uso) devono intendersi le cessioni di beni e le prestazioni di servizi comprese nel campo di applicazione dell’IVA. Vale a dire, oltre a quelle imponibili e non imponibili, anche le operazioni esenti, salvo le seguenti eccezioni che scontano l’imposta proporzionale di registro:

a) locazioni non finanziarie ed affitti di:
  • terreni e aziende agricole, aree diverse da quelle destinate a parcheggio di veicoli, per le quali gli strumenti urbanistici non prevedono la destinazione edificatoria, comprese le relative cessioni di contratti, risoluzioni e proroghe;
  • fabbricati, comprese le pertinenze, le scorte e in genere i beni mobili destinati durevolmente al servizio degli immobili locati e affittati, esclusi quelli strumentali che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni e quelli destinati ad uso di civile abitazione locati dalle imprese che li hanno costruiti per la vendita;

b) cessioni di fabbricati o di porzioni di fabbricato, a destinazione abitativa, effettuate da soggetti diversi dalle imprese costruttrici degli stessi o dalle imprese che vi hanno eseguito, anche tramite imprese appaltatrici, gli interventi di recupero ex art. 31, comma 1, lett. c), d) e), legge 5 agosto 1978, n. 457, ovvero dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o principale dell’attività esercitata la rivendita dei predetti fabbricati o delle predette porzioni;

c) le cessioni o i conferimenti di beni per i quali l’IVA è totalmente indetraibile al momento dell’acquisto (art. 10, n. 27-quinquies), D.P.R. n. 633/1972);

d) permute e datio in solutum (art. 43, comma, 1 lett. b), D.P.R. n. 131/1986). Se un bene è soggetto ad IVA e l’altro no, sul valore di quest’ultimo si applica l’imposta di registro in misura proporzionale, sul primo l’imposta in misura fissa nota2. Se, invece, la permuta ha ad oggetto beni che non ricadono nel campo di applicazione IVA, l’imposta di registro si applica sul valore del bene che dà luogo all’applicazione della maggiore imposta.

Note

nota1

Se l’atto di compravendita, soggetto ad imposta di registro, è erroneamente assoggettato ad IVA, l’acquirente deve comunque corrispondere per intero l’imposta di registro (Comm. trib. centr. 8 gennaio 1993, n. 60).
Nel caso di coniugi in comunione legale, di cui uno solo è imprenditore e che cedono un immobile, l’imposta proporzionale di registro si applica solo sulla quota dell’immobile relativa al coniuge non imprenditore (Cass. 11 aprile 1996, n. 3427).
È soggetta ad imposta fissa di registro la quietanza che attesti il ricevimento di una somma data a mutuo ed il cui contratto è stato assoggettato ad IVA (Comm. trib. centr. 16 giugno 1983, n. 1407).
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nota2

Cfr. C.M. 10 giugno 1986, n. 37/220391.
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