L’enunciazione (o manifestazione)
nota1 si verifica quando in un atto le parti si riferiscono, richiamano o addirittura dichiarano l’esistenza di altro atto
scritto o
verbale, tra loro posto in essere e non registrato (art. 22, D.P.R. n.131/1986).
In tal caso, l’imposta di registro si applica anche sulle disposizioni contenute nell’atto richiamato.
Se l’enunciazione riguarda
operazioni soggette ad IVA (cessioni di beni o prestazioni di servizi) si applica l’imposta in misura
fissa nota2.
Se l’atto enunciato doveva essere registrato in termine
fisso va versata anche la pena pecuniaria.
L’enunciazione di atti non soggetti a registrazione in termine fisso contenuta negli atti giudiziari comporta applicazione dell’imposta di registro
limitatamente alla parte dell’atto enunciato e che in forza dell’atto giudiziario di condanna deve essere ancora eseguito.
L’enunciazione di contratti
verbali è
esclusa da tassazione alle seguenti e concorrenti condizioni:
- che non siano soggetti a registrazione in termine fisso;
- che gli effetti delle disposizioni enunciate siano già cessati o cessino in virtù dell’atto che contiene l’enunciazione, per esempio attribuzione di beni con contemporanea estinzione della società di fatto.
Beni soggetti ad aliquote diverse
Quando oggetto di un atto sono beni soggetti ad
aliquote diverse si applica quella più elevata, salvo che (art. 23, D.P.R. n. 131/1986):
- per i singoli beni o diritti siano pattuiti corrispettivi distinti. In tal caso sono tassati con le aliquote stabilite per ciascuno di essi;
- si tratti di beni mobili, crediti o rendite facenti parte di una eredità indivisa o di una comunione, i quali, in occasione della cessione dell’eredità o di quote di comunione, sono tassati con le aliquote stabilite per ciascuno di essi;
- per le pertinenze per le quali, in ragione della loro natura giuridica (cfr. art. 818 cod. civ.), si applica l’aliquota prevista per il bene principale al cui servizio o ornamento sono destinate (vedi per l’applicazione di una sola imposta fissa).
Atti invalidi
L’imposta colpisce gli atti giuridici e, pertanto, è dovuta anche se l’atto è invalido (
nullo o
annullabile) (art. 38, D.P.R. n. 131/1986) (per la disciplina complessiva vedi la relativa voce in Wikjus,
Regime fiscale dei contratti invalidi: imposte sui redditi).
Note
nota1
La dichiarazione di proprietà su di un bene, effettuata in una scrittura privata di riconoscimento di debito e accollo mutuo, vale quale enunciazione di un atto di compravendita (Cass. 18 gennaio 1991, n. 489).
La sentenza dichiarativa di fallimento non comporta l’estinzione di una società di fatto e quindi la cessazione degli effetti della disposizione enunciata (R.M. 8 gennaio 1976, n. 300814).
Se è enunziata una società di fatto, la base imponibile va determinata con riferimento al momento della costituzione (Comm. trib. centr. 5 maggio 1989, n. 3084).
L’enunciazione in un decreto ingiuntivo di un atto (quale un contratto di fideiussione stipulato per corrispondenza, anche se redatto su un modello predisposto dalla banca) non è registrabile in termine fisso e consente l’applicazione dell’imposta sulla sola parte ingiunta e non sull’intero ammontare della fideiussione (Comm. trib. centr. 5 luglio 1991, n. 5215).
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Cfr. R.M. 7 febbraio 1974, n. 302279.
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