Pluralità di atti con unico fine



Reciproco di quanto esposto al numero precedente è il principio generale per cui se una operazione giuridica unitaria è realizzata mediante una pluralità di atti ovvero attraverso un procedimento negoziale complesso, un solo atto è soggetto all’imposta proporzionale di registro mentre gli altri sono soggetti ad imposta fissa, ad esempio stipula di un contratto e successiva risoluzione.

Di conseguenza per determinate fattispecie negoziali, di seguito esposte, sono stabilite regole particolari.

a) Stipula di un contratto e successiva risoluzione (art. 28, D.P.R. n. 131/1986). Si ha tassazione proporzionale per il contratto, ma il successivo atto di risoluzione è soggetto ad imposta:
  • fissa se dipende da clausola contrattuale o da condizione risolutiva espressa (contenuta nel contratto ovvero stipulata per atto pubblico o scrittura privata autenticata entro il secondo giorno non festivo successivo a quello della stipula del contratto);
  • proporzionale sull’eventuale ammontare stabilito come corrispettivo per la risoluzione, nella misura dello 0,50% se il pagamento è contestuale all’evento (art. 6 Tariffa, Parte I, D.P.R. n. 131/1986) ovvero del 3% se il pagamento è differito (art. 9 Tariffa, Parte I, D.P.R. n. 131/1986);
  • proporzionale - in ogni altro caso di risoluzione contrattuale - sulle prestazioni derivanti dalla risoluzione. Per la determinazione dell’imposta proporzionale, l’eventuale corrispettivo della risoluzione è considerato come maggiorazione delle prestazioni stesse.

Nel caso di risoluzione del contratto di vendita di immobili per mutuo consenso (se interviene dopo due giorni dalla stipula del contratto di vendita) è dovuta l’imposta proporzionale di registro determinata sul valore del bene (ri)trasferito. La legge fiscale pare prevedere uno ius poenitendi a favore del contribuente, in deroga al principio civilistico che considera la fattispecie sempre come un nuovo atto di (ri)trasferimento. Infatti per mutuo consenso (o mutuo dissenso) può essere sciolto solo un contratto che non ha ancora prodotto effetti traslativi, mentre nella vendita ordinaria il trasferimento della proprietà è conseguente alla manifestazione del consenso.

b) Ratifica, convalida e conferma (art. 30, D.P.R. n. 131/1986). La ratifica, la convalida e la conferma sono soggette all’imposta fissa, con le seguenti eccezioni:
  1. se gli atti principali non sono stati registrati (art. 22, D.P.R. n. 131/1986);
  2. per gli atti traslativi della proprietà se è pattuito un corrispettivo a carico dell’acquirente, pagato:
  • contestualmente, l’imposta si applica con l’aliquota propria dell’atto ratificato, convalidato o confermato;
  • non contestualmente, ma solamente promesso, è dovuta l’imposta maggiore tra quella del 3% prevista per l’assunzione dell’obbligazione di pagamento (art. 9 Tariffa, parte I) e l’imposta stabilita per il negozio da ratificare, convalidare o confermare;

c) per gli atti traslativi della proprietà se è pattuito un corrispettivo a carico dell’alienante, pagato:
  • contestualmente, è dovuta l’imposta prevista per la quietanza pari allo 0,50% (art. 6 Tariffa, parte I);
  • non contestualmente, è dovuta l’imposta per l’assunzione dell’obbligazione pari al 3% (art. 9 Tariffa, parte I);

d) per gli atti non traslativi della proprietà se è pattuito un corrispettivo, a carico dell’acquirente o del venditore, pagato:
  • contestualmente, è dovuta l’imposta prevista per la quietanza pari allo 0,50% (art. 6 Tariffa, parte I);
  • non contestualmente, è dovuta l’imposta per l’assunzione dell’obbligazione pari al 3% (art. 9 Tariffa, parte I).

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