Contratti con futura determinazione del corrispettivo



Il contratto con prezzo determinato posteriormente alla sua stipulazione è soggetto ad imposta proporzionale in base al valore dichiarato dalla parte che richiede la registrazione, salvo conguaglio o rimborso successivamente alla determinazione del prezzo. Se il corrispettivo varia tra un minimo ed un massimo, il valore da dichiarare deve essere almeno pari al minimo (art. 35, D.P.R. n. 131/1986).

Non hanno effetto gli aggiornamenti o adeguamenti del canone di locazione (ex legge n. 392/1978) per la determinazione del corrispettivo dell’annualità del contratto nel corso del quale si verificano. Se l’imposta è stata corrisposta per l’intera durata del contratto, gli aggiornamenti o gli adeguamenti del canone hanno effetto ai soli fini della determinazione della base imponibile in caso di proroga del contratto (cfr. art. 35, comma 2, D.P.R. n. 131/1986).

Entro venti giorni dalla data di determinazione del corrispettivo, le parti contraenti devono provvedere alla denunzia ex art. 19, D.P.R. n. 131/1986 (la maggiore imposta corrisposta ha natura di imposta complementare).

Tra i contratti con futura determinazione del corrispettivo rientra il contratto di appalto senza determinazione del corrispettivo; è escluso invece il contratto con corrispettivo determinato a forfait (cfr. artt. 1657 e 1659 cod. civ.).

Il contratto di affitto di terreno ghiaioso (cava di ghiaia) è un negozio con effetti obbligatori (simile al contratto di affitto di cosa produttiva) e va tassato con l’aliquota del 2% sui corrispettivi pattuiti (cfr. art. 5, lett. a), n. 2, Tariffa) (Comm. trib. centr. 2 maggio 1991, n. 3464).

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