Atto scritto con più disposizioni, atti giuridici connessi



Secondo la normativa fiscale è atto a contenuto plurimo quello che contiene una pluralità di disposizioni negoziali distinte che non derivano necessariamente, per la loro intrinseca natura, le une dalle altre; vale a dire quando in un solo documento è racchiusa una pluralità di autonomi negozi giuridici (art. 21, comma 1, D.P.R. n. 131/1986).

L’imposta di registro colpisce gli atti giuridici singolarmente considerati.
Di conseguenza, se un solo documento contiene una pluralità di atti giuridici (ad esempio compravendita di un appartamento e contestuale locazione al venditore), l’imposta si applica separatamente su ciascun atto, ad eccezione degli atti connessi (vedi infra).

Questa regola vale anche se l’atto:
a) enunzia atti non registrati;
b) ha ad oggetto beni per i quali sono previste aliquote differenti e per i quali sono stati previsti prezzi distinti.

Anche se connessi, non sono tassati autonomamente:
  • gli accolli di debiti ed oneri connessi o contestuali ad altre pattuizioni;
  • la quietanza rilasciata nello stesso atto che contiene le disposizioni cui si riferisce. Se invece la quietanza è rilasciata in un atto diverso da quello che contiene l’obbligazione cui la quietanza si riferisce è dovuta l’imposta con l’aliquota dello 0,50% (art. 6 Tariffa, Parte II).

Vendita di immobile e relative pertinenze

La vendita di immobile nota1 destinato ad abitazione principale e relative pertinenze (box e posti auto) è soggetta ad aliquota IVA agevolata, c.d. “prima casa”, del 4% per l’abitazione di residenza e la prima pertinenza, mentre sono soggette all’aliquota IVA del 10%, senza agevolazione, le altre pertinenze immobiliari della stessa categoria catastale.

Tanto non vale certo a significare che, in presenza di aliquote IVA diverse, ogni trasferimento contenga autonome e distinte disposizioni negoziali, ma solo che la legge fiscale ha limitato l’agevolazione ad una sola pertinenza per ciascuna categoria catastale.

Non vi è dubbio, infatti, che, in presenza di un’unica parte venditrice, un unico acquirente ed un unico prezzo, l’atto di trasferimento immobiliare avente ad oggetto una pluralità di beni soggetti ad aliquote IVA diverse non perda la sua unicità, ma costituisca un unico atto con pluralità di oggetti e non un atto con pluralità di disposizioni negoziali.

La disposizione contrattuale resta, pertanto, una sola, anche se con oggetto complesso, con la ovvia conseguenza che unica sarà la nota e la formalità di pubblicità e di voltura soggette ad una sola imposta fissa di registro, ipotecaria e catastale, di euro 200,00 ciascuna, per le rispettive formalità della registrazione, trascrizione e voltura catastale nota2.

Atti giuridici connessi

A differenza di quanto detto inizialmente, se un solo documento contiene più atti giuridici connessi nota3, l’imposta si applica sul solo atto che dà luogo all’imposizione più onerosa (art. 21, comma 2, D.P.R. n. 131/1986).

Sono connessi gli atti giuridici che dipendono, per loro intrinseca natura, gli uni dagli altri, tanto da non essere autonomi.

Sono misti e non connessi gli atti nei quali una sola disposizione produce differenti effetti giuridici, ad esempio l’atto in parte a titolo oneroso ed in parte a titolo gratuito (negozio misto con donazione, per il quale vedi anche la voce relativa agli astti misti a titolo oneroso e gratuito).

Note

nota1

Il deposito cauzionale previsto in un contratto di locazione è una distinta disposizione rispetto alla locazione e pertanto si avranno distinte tassazioni (C.M. 14 ottobre 1983, n. 88).
Il decreto di espropriazione di immobili per pubblica utilità che preveda il trasferimento di diritti sul terreno appartenente a soggetti diversi è un atto a contenuto plurimo soggetto a tante imposte fisse quanti sono i trasferimenti (R.M. 14 novembre 1990, n. 260004).
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nota2

In tal senso ora circolare Agenzia delle Entrate 10 marzo 2010, n. 10/E; contra, ma ormai superata, R.M. 15 ottobre 1992, n. 260511, secondo cui se un atto di vendita contiene una pluralità di trasferimenti soggetti ad IVA, è dovuta l’imposta fissa di registro per tante volte quanti sono i trasferimenti in atto.
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nota3

Sono connessi l’atto di divisione contestuale con ripartizione, oltre che dei beni, anche dei debiti (ex art. 1115 cod. civ. la ripartizione dei debiti tra i condividenti è un effetto legale della divisione e quindi connesso) (Cass. 5 marzo 1991, n. 2312).
Contengono una pluralità di disposizioni connesse, e pertanto assoggettate all’imposta più onerosa, i provvedimenti giurisdizionali di assegnazione del ricavato della vendita forzosa e di cancellazione dell’ipoteca (R.M. 30 giugno 1976, n. 301001).
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