Cass. Civ., Sez. Unite, n.18450/2005. Validità della clausola contrattuale relativa al rapporto di prestazione d'opera con la quale la spettanza del compenso viene sottoposta alla condizione sospensiva consistente nella concessione di un finanziamento.

E' valida la clausola con cui, in una convenzione tra un ente pubblico territoriale e un ingegnere al quale il primo abbia affidato la progettazione di un'opera pubblica, il pagamento del compenso per la prestazione resa è condizionato alla concessione di un finanziamento per la realizzazione dell'opera.
Il contratto sottoposto a condizione mista è soggetto alla disciplina dell'art. 1358 c.c. che impone alle parti di comportarsi secondo buona fede durante lo stato di pendenza della condizione. È vero che l'omissione di un’attività in tanto può costituire fonte di responsabilità in quanto l’attività omessa costituisca oggetto di un obbligo giuridico, ma tale obbligo discende direttamente dalla legge e, segnatamente, dall'art. 1358 c.c., che lo impone come requisito della condotta da tenere durante lo stato di pendenza della condizione, e la sussistenza di un obbligo siffatto va riconosciuta anche per l'attività di attuazione dell'elemento potestativo di una condizione mista.

Commento

A proposito di abolizione di tariffe minime (di cui al recente Decreto "Bersani") ecco un'interessante pronunzia della Cassazione relativa alla validità di una clausola contrattuale con la quale un professionista aveva accettato di subordinare la spettanza degli onorari relativi all'attività prestata in favore dell'ente alla condizione dell'intervenuta concessione di un finanziamento in favore dell'ente stesso.
Una volta esclusa l'illegittimità della pattuizione sotto il profilo della violazione della normativa in tema di inderogabilità dei minimi tariffari, i Giudici si sono soffermati sulla peculiare natura della clausola condizionale apposta al contratto. La condizione infatti si atteggiava come avente natura mista, deducente cioè un evento la cui realizzazione dipendeva in parte dal caso, in parte dalla volontà di uno dei contraenti, in particolare di quello che avrebbe assunto la qualità di obbligato in funzione della verificazione dell'evento stesso. Se ne è dedotta la sottoposizione della fattispecie alla disciplina di cui all'art.1358 cod.civ., con speciale riferimento all'obbligo della parte obbligata a comportarsi secondo buona fede.

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