Codice Civile art. 1356


PENDENZA DELLA CONDIZIONE
1. In pendenza della condizione sospensiva l' acquirente di un diritto può compiere atti conservativi.
2. L' acquirente di un diritto sotto condizione risolutiva può, in pendenza di questa, esercitarlo, ma l' altro contraente può compiere atti conservativi.

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