L'associazione trae origine da un atto negoziale avente la consistenza del contratto nota1.
Risulta del tutto superata la visione teorica in base alla quale la comunanza di scopo tra le parti avrebbe portato l'interprete a fare ricorso alla categoria dell'
atto collettivo nota2. La preclusione ad una qualificazione in chiave contrattuale si sarebbe spiegata con l'assenza di prestazioni avvinte da un nesso sinallagmatico.
Il codice civile vigente conosce infatti, a fronte della più vasta categoria dei contratti a prestazioni corrispettive, figure contrattuali nelle quali le parti, spesso più di due, tendono a perseguire un interesse comune. A queste figure viene riservata una disciplina specifica (cfr artt.
1420 ,
1446 ,
1459 ,
1466 cod.civ.)
nota3.
Una volta chiarita la natura contrattuale dell'atto costitutivo dell'associazione, occorre sottolineare che
la idealità (cioè la non lucratività) dello scopo perseguito dagli associati, non fa venir meno la natura patrimoniale del rapporto che trae origine dal contratto
nota4. D'altronde, come verrà maggiormente esplicitato in sede di disamina specifica di tale aspetto nell'ambito del rapporto obbligatorio, anche la prestazione che forma oggetto dell'obbligazione deve, ex art.
1174 cod.civ. , essere suscettibile di valutazione economica, pur non precludendo tale carattere che essa possa corrispondere a un interesse anche non patrimoniale del creditore
nota5.
Tradizionalmente la dottrina
nota6 enuclea, quali elementi essenziali dell'associazione,
la pluralità degli associati (elemento soggettivo, in contrapposizione all'elemento patrimoniale proprio della fondazione) e
lo scopo ideale (elemento teleologico).
Giova qui riportarci alla considerazione in genere degli elementi costitutivi delle persone giuridiche: non pare che possa infatti essere disconosciuta la rilevanza, seppure variamente considerata, di ciascuno dei tre elementi (soggettivo, oggettivo, teleologico) in riferimento ad ogni figura di ente.
Venendo più in particolare ad esaminare i
requisiti essenziali del contratto di associazione riconosciuta, indispensabili per la sua valida costituzione, è possibile individuare da una lettura dell'
art.16 cod.civ. , i seguenti:
la denominazione, lo scopo, il patrimonio, la sede, le condizioni per l'ammissione degli associati, le regole sull'ordinamento interno. L'atto costitutivo si differenzia dallo
statuto. Il primo contempla la costituzione delle parti del contratto e il cosiddetto dispositivo, vale a dire le determinazioni della volontà delle parti in ordine alla costituzione del nuovo ente nonchè gli elementi fondamentali di esso. Il secondo contiene più propriamente le norme di funzionamento dell'associazione
nota7. Se in seguito gli associati vorranno effettuare modificazioni alle regole che reggono l'associazione, provvederanno a modificare lo statuto. L'atto costitutivo viceversa rimane come punto fermo, come elemento "storico" immutabile che vale a segnare il momento di origine dell'ente
nota8.
Una volta perfezionati l'atto costitutivo e lo statuto occorre conseguire il riconoscimento, che consiste in un sindacato amministrativo riguardante sia la considerazione delle finalità da perseguire sia aspetti di tutela del credito dei terzi
nota9 .
In esito all'intervenuto riconoscimento (che segue all'iscrizione nel registro delle persone giuridiche istituito presso le prefetture e le Regioni (ovvero le Province autonome) ai sensi dell'
art.1 del D.P.R. 10 febbraio 2000, n.361, l'ente consegue la personalità giuridica.
Mentre l'atto costitutivo che dà vita alla fondazione, possedendo natura unilaterale, può essere revocato (ad opera del fondatore) finchè non sia sopravvenuto il riconoscimento ovvero il fondatore non abbia fatto iniziare l'attività dell'opera disposta (art.
15 cod.civ.), l'atto costitutivo della associazione, avendo struttura contrattuale, non è suscettibile di "revoca" in senso proprio.
Esso potrà tuttavia essere posto nel nulla dai contraenti tutti per
mutuo consenso (art.
1372 cod.civ.), cioè mediante un nuovo accordo (
contrarius consensus ), che tolga di mezzo il primo.
Note
nota1
Cfr. Auricchio, voce Associazioni riconosciute, in Enc. dir., p.898; Barbero, Il sistema del diritto privato, Torino, 1993, p.110.
top1nota2
In tal senso si vedano Ferro-Luzzi, I contratti associativi, Milano, 1971, pp.1 e ss.; Torrente-Schlesinger, Manuale di diritto privato, Milano, 1985, p.109.
top2nota3
Questa disciplina è dunque applicabile anche ai contratti d'associazione. Si confrontino, tra gli altri, Bigliazzi Geri, Breccia, Busnelli, Natoli, Istituzioni di diritto civile, Genova, 1978, p.232; Gazzoni, Manuale di diritto privato, Napoli, 1996, p.149.
top3nota4
Contra Bianca, Diritto civile, vol. I, Milano, 1984, p.328, secondo il quale manca il carattere patrimoniale tipico della disciplina dei contratti. Di conseguenza sarebbe corretto parlare più che di contratto, di convenzione negoziale, alla quale si applicheranno le norme sul contratto in quanto compatibili.
top4nota5
V. Galgano, Diritto privato, Padova, 1994, p.618.
top5nota6
Galgano, Delle persone giuridiche, in Comm.cod.civ., a cura di Scialoja-Branca, Bologna-Roma, 1969, p.197.
top6nota7
Scorza, Gli statuti degli enti a tipo associativo, Roma, 1934, p.41.
top7nota8
L'opinione di coloro (Galgano, Delle persone giuridiche, cit ., p.281, Auricchio, voce Associazioni riconosciute, cit., p.907) che ritengono competenza dell'assemblea la modificazione sia dell'atto costitutivo sia dello statuto non pare accoglibile, soprattutto in esito ad una riflessione circa la differente funzione svolta dai due atti.
top8nota9
Bianca, Diritto civile, cit., p.330.
top9Bibliografia
- AURICCHIO, Associazioni (in gen.), Enc. Dir., III, 1958
- FERRO LUZZI, I contratti associativi, Milano, 1971
- GALGANO, Diritto privato, Padova, 1994
- GAZZONI, Manuale di diritto privato, Napoli, 2006
- SCORZA, Gli statuti degli enti a tipo associativo, Roma, 1934