Il contratto di società



Contratto ordinariamente plurilaterale connotato dalla comunanza di scopo dei contraenti è il contratto di società nota1, definito all' art. 2247 cod. civ. come il negozio con il quale due o più persone conferiscono beni o servizi per l'esercizio in comune di un'attività economica allo scopo di dividerne gli utili.

Si tratta, secondo l'opinione prevalente nota2, di un contratto aperto con struttura chiusa: se da un lato è vero che può intervenire l'adesione di soggetti ulteriori rispetto agli originari contraenti, è altresì da tenere in considerazione la natura degli interessi di costoro. Essa infatti impone un differente apprezzamento della regola di ammissione rispetto a quanto è dato di osservare in altri contratti associativi (es.: costituzione di associazione, in relazione alla quale l'art. 16 cod. civ. prevede la necessaria indicazione delle condizioni di ammissione degli associati). Il perseguimento del fine lucrativo mette in luce infatti un interesse "di gruppo", inteso come ambito più ristretto, qualificato talvolta dall'apprezzamento dell' intuitus personae.

Svolte queste premesse di carattere sistematico, si può sottoporre ad una verifica la consistenza dei singoli elementi risultanti dalla lettura dell'art. 2247 cod. civ.:
  • "due o più persone":
il requisito della plurilateralità, che pure sembrerebbe incompatibile con un numero di soci inferiore a due, si può attualmente riferire come del tutto inessenziale. Si pensi all'introduzione, in esito all'art. 8 del D.Lgs. 88/93, della società a responsabilità limitata unipersonale(cfr. l'art. .2463 cod.civ. ). La previsione di cui alla Legge 30 luglio 1994 n. 474 che, in tema di procedure di dismissione delle partecipazioni pubbliche, contempla la partecipazione diretta od indiretta dello stato o di altri enti pubblici ad una società per azioni, quali unici azionisti nota3 pare aver semplicemente anticipato gli esiti della riforma del diritto societario del 2003. Ai sensi del I comma del novellato art. 2328 cod.civ. la società per azioni può anche essere costituita con atto unilaterale.
  • "conferiscono beni o servizi":
i conferimenti hanno la funzione di dotare la società del capitale di rischio iniziale per lo svolgimento dell'attività. Essi possono consistere sia in beni sia in servizi. Particolari problemi ha suscitato il conferimento di beni in semplice godimento, il conferimento dell'opera propria (vietata attualmente solo nelle società per azioni: cfr art. 2342 cod.civ. in relazione all'art. 2464 cod.civ.) nonché la possibilità di conferire la propria capacità di prestare garanzia.
I conferimenti compongono il patrimonio sociale. Il concetto si distingue da quello di capitale sociale. Quest'ultimo rappresenta il valore in denaro dei conferimenti operati in sede di costituzione e degli eventuali ulteriori atti con i quali fosse stato oggetto di modifica in aumento o in diminuzione. Il capitale sociale assolve ad una duplice funzione: da un lato costituisce un vincolo di indisponibilità dei conferimenti, a tutela delle ragioni creditorie dei terzi (evitando la distribuzione degli utili se non nella misura in cui il patrimonio ecceda il capitale nel periodo dell'esercizio), dall'altro svolge una funzione organizzativa connessa sia alla necessità di dotare la società dei mezzi necessari nota4. La differenza tra patrimonio e capitale, alla fine di ciascuno degli esercizi sociali, consente di accertare se la società abbia conseguito utili di esercizio ovvero subito perdite.
Nelle società di capitali la quantità di capitale è inoltre funzionale alla misurazione sia del diritto di voto sia del diritto agli utili.
  • "per l'esercizio in comune di un'attività economica":
l'oggetto sociale deve corrispondere allo svolgimento di un'attività economica: deve cioè trattarsi di un'attività produttiva finalizzata alla produzione o allo scambio di beni o di servizi, insomma dell'attività di impresa. Essa deve essere esercitata in comune, secondo una modalità di imputazione dei singoli atti di impresa tale da riconnetterli al gruppo dei soci unitariamente considerato. E' pertanto necessario che chi agisce nei rapporti esterni sia abilitato ad agire in nome e per conto del gruppo. Non è sufficiente, a questo proposito, che l'attività venga svolta insieme per la realizzazione di un programma comune nota5.
  • "allo scopo di dividerne gli utili":
neppure il requisito della lucratività sembra essere essenziale rispetto alla nozione di società (neanche nella più limitata accezione dello scopo mutualistico). Anche prescindendo dalla considerazione delle società cooperative e da quelle consortili (nelle quali lo scopo non tanto è costituito dal lucro, quanto dal raggiungimento di minori costi ovvero di maggiori guadagni per i consorziati, potendosi quasi dire che il consorzio sta alle imprese consorziate come la cooperativa sta ai soci. Tuttavia si veda Cass. Civ., Sez. I, 6835/2014 nel senso della non incompatibilità con lo scopo lucrativo) il punto qui in esame riguarda non solo le ipotesi delle società a partecipazione statale previste dalla legislazione speciale (che per legge debbono perseguire finalità di carattere pubblico non compatibili con la lucrativitá e forse neppure con l'economicità ), bensì anche il caso delle società sportive di cui alla legge 1981 n.91, le quali sono obbligate a reinvestire gli utili conseguiti nella società per il perseguimento dell'attività sportiva nota6. Si faccia tuttavia attenzione alla susseguente l. 1996/586 che ha reintrodotto la lucratività (per le conseguenze in tema di IVA, cfr. Cass. Civ. Sez. V, 33040/2019). Svolte le considerazioni che precedono relativamente agli elementi enucleati dall'art. 2247 cod.civ. , occorre darsi ulteriormente carico di un confronto tra il modo di disporre di cui alla norma in esame e quello dell'art. 2082 cod.civ. . Detta ultima norma contiene una definizione della nozione di imprenditore come di colui che esercita professionalmente un'attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi. Poiché la società corrisponde allo svolgimento collettivo dell'attività di impresa, ci si domanda se, ai fini della costruzione della nozione di società, il requisito della professionalità debba essere aggiunto a quelli già sottoposti ad esame. Se al quesito dovessimo rispondere in senso negativo, potremmo concludere per la possibile esistenza di società senza impresa: tali, ad esempio, sarebbero le società tra professionisti e, soprattutto, le società occasionali.

Si deve ribadire che l'art. 2247 cod.civ. non fa alcun cenno al requisito della professionalità. Ne è stato ricavata l'idea che l'esercizio in comune di un'attività economica non professionale dia vita ad una società ma non ad un'impresa. Alle società occasionali sarebbe applicabile la normativa societaria ma non quella dell'impresa nota7.

Quando si può dire occasionale la società?

Il caso dovrebbe darsi quando si sia in presenza di un'attività oggettivamente non duratura, ossia di un'attività che si esaurisce nel compimento di pochi atti coordinati, che non richiedono la predisposizione di alcun apparato produttivo apprezzabile (es.: acquisto di frutta in comune, raccolta e successiva rivendita limitata ad una sola partita). Non si potrebbe dire altrettanto nell'ipotesi in cui questa attività fosse dedicata a cose più complesse, quali ad esempio la costruzione di un fabbricato e la successiva rivendita, la costruzione di un ponte. Se è vero che il tutto è riconducibile ad un singolo affare, è altresì vero che esso presenta una complessità in relazione alla quale occorre un'attività organizzata e coordinata nota8.

Il contratto di società si distingue da quello di associazione in partecipazione. Quest'ultima figura corrisponde a quell'accordo in base al quale una parte (l'associante) attribuisce ad un'altra (l'associato) il diritto ad una partecipazione agli utili della propria impresa o, in base alla volontà delle parti contraenti, di uno o più affari determinati, verso il corrispettivo di un apporto da parte dell'associato (art. 2549 cod.civ.). In tale ipotesi infatti l'associato da un lato non prende parte alle perdite che sopravanzino eventualmente la misura dell'apporto, dall'altro assume parte unicamente agli utili, ma non agli incrementi ulteriori, quali ad esempio l'aumentato valore dell'avviamento commerciale (Cass. Civ., Sez. I, 13968/11).

Il fenomeno delle società tra professionisti, recentemente oggetto di un tormentato dibattito, verrà sottoposto a separata disamina.

Note

nota1

Osti, voce Contratto, in N.mo Dig.it., p.477 e Abbadessa, Le disposizioni generali sulle società, in Tratt. dir. priv., dir. da Rescigno, vol. XVI, 1985, p. 6.
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nota2

Maiorca, voce Contratto plurilaterale, in Enc. Giur. Treccani, p. 26.
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nota3

Jaeger-Denozza, Appunti di dir.commerciale, Milano, 2000, p. 96.
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nota4

Campobasso, Diritto commerciale, vol. II, Torino, 1997, p. 6.
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nota5

Analogamente Di Sabato, Manuale delle società, Torino, 1987, p. 8.
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nota6

Così anche Jaeger-Denozza, op. cit., p. 101.
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nota7

In questo senso Campobasso, op. cit., p. 13.
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nota8

Bocchini, voce Società occasionali, in Enc. Giur. Treccani, vol. XXIX, pp. 5 e ss. e Galgano, Le società in genere, le società di persone, in Tratt. dir. civ. e comm., dir. da Cicu-Messineo, Milano, 1982, p. 20.
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Bibliografia

  • ABBADESSA, Le disposizioni generali sulle società, Tratt.dir.priv.Rescigno, XVI, 1985
  • BOCCHINI, Società occasionali, Enc.giur.Treccani, XXIX
  • CAMPOBASSO, Diritto commerciale 2. Diritto delle società, Torino, II, 1997
  • DI SABATO, Manuale delle società, Torino, 1987
  • GALGANO, Le società in genere, le società di persone, Milano, Tratt.dir.civ.e comm. dir. da Cicu e Messineo, 1982
  • JAEGER, DENOZZA, Appunti di diritto commerciale: impresa e società, Milano, 1997
  • OSTI, Contratto, Torino, N.mo Dig. it., IV, 1959

Prassi collegate

  • Quesito n. 219-2017/I, Costituzione di s.r.l. da parte di associazione tra professionisti
  • Partecipazione di s.t.p. e associazioni professionali in altre associazioni tra professionisti
  • Studio n. 227-2017/I, Tipi di società in cui è ammessa la partecipazione pubblica: note a margine dell’art. 3 TUSP
  • Studio n. 228-2017/I, Considerazioni in tema di controllo, controllo congiunto e controllo analogo nella disciplina del TUSP
  • Quesito n. 659-2013/I, Cambiamento del tipo da s.r.l. sportiva lucrativa a società dilettantistica sportiva a responsabilità limitata
  • Quesito n. 81-2015/I, Società sportiva dilettantistica in forma di s.r.l. unipersonale con capitale inferiore a 10.000 euro
  • Quesito n. 82-2014/I, Società tra farmacisti in forma di s.a.s. e disciplina delle società tra professionisti
  • Quesito n. 44-2014/I, Costituzione di s.r.l. e versamento del conferimento in denaro
  • Quesito n. 704-2013/I, Costituzione di società tra professionisti in forma di srl unipersonale
  • Quesito n. 195-2010/I, Divieto per i Comuni sotto i 30.000 abitanti di costituire o partecipare a società e farmacie comunali
  • Quesito n. 9-2010/I, Aumento di capitale mediante conferimento in natura in assenza di clausola statutaria che ne preveda la possibilità

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