Assegno divisionale semplice e diritti dei singoli eredi. (Cass. Civ., Sez. II, ord. n. 3675 del 12 febbraio 2021)
Qualora il testatore, ai sensi dell'art. 733 cod.civ., fissi regole per la formazione delle porzioni dei coeredi (ovvero legittimamente attribuisca tale facoltà ad un erede), benché venga meno il diritto di costoro di conseguire, per quanto possibile, una parte dei vari beni relitti dal "de cuius", secondo quanto previsto dall'art. 727 cod.civ., permane in ogni caso il diritto degli stessi di ottenere beni di valore corrispondente a quello della quota che ad essi compete.